knights of malta

Articolo 52
Il Priore è di diritto Presidente del Consiglio del Priorato.

Articolo 53
Un Priore può essere elevato al grado di Gran Priore, e con Decreto del Principe e Gran Maestro o del Governatore, può essere nominato responsabile dei Priorati.

Articolo 54
Gli Ufficiali del Priorato saranno:

  1. Il Vice-Priore, che deve presiedere e agire in assenza del Priore.
  2. Il Primo-Segretario, che sarà responsabile della Segreteria e delle altre questioni d’ufficio.
  3. L’Elemosiniere che sarà responsabile delle questioni finanziarie.
  4. Il Cerimoniere che sarà responsabile di tutte le cerimonie e di tutte le questioni relative alle insegne e uniformi dell’Ordine.
  5. L’Ospitaliere, che sarà responsabile del servizio ospedaliero.
  6. Il Superiore Religioso Capo (di solito un Superiore Religioso da ognuna delle principali confessioni) sarà responsabile delle cerimonie religiose.

Articolo 55
Gli Ufficiali del Priorato e i membri ordinari del Consiglio del Priorato saranno eletti per un periodo di tre (3) anni. Sono eleggibili per rielezione, ma devono ritirarsi al raggiungimento dei settantacinque (75) anni d’età.

Articolo 56
Il Priore assieme agli Ufficiali del Priorato devono conservare corrette registrazioni di tutti i loro atti e transazioni e saranno responsabili di preparare i conti annuali relativamente a tutti i soldi ricevuti e sborsati dal Priorato. Queste registrazioni e documenti sono a disposizione del Segretario Generale dell’Ordine.

Articolo 57
Spetterà al Consiglio del Priorato, in consultazione con i membri del Priorato, stabilire  le opere di carità che devono essere intraprese dal Priorato.

Articolo 58
Le Commende  possono essere costituite per rispondere alle necessità dei membri entro una zona definita di un Priorato esistente, in tal caso la nomina del Commendatore spetta al Priore che ha giurisdizione, soggetta alla conferma del Principe e Gran Maestro, del Luogotenente Gran Maestro o del Governatore.

I Membri in Gremio Religionis
 
Articolo 59
I postulanti, che per motivi di residenza, politici o di altro tipo, non sono assegnati a un Priorato o ad una Commenda, sono accolti in gremio religionis e dipendono direttamente dalla Gran Cancelleria.

La Disciplina dei Membri

Articolo 60

I membri, le cui azioni, contegno o comportamento sono avvilenti  per la dignità dell’Ordine o incompatibili con il loro status cavalleresco o religioso, possono essere chiamati a comparire davanti ad una Corte di Onore convocata dal Principe e Gran Maestro, dal Luogotenente Gran Maestro, dal Governatore o dal Gran Cancelliere.
Con decreto, per gravi casi particolari, un membro può essere rimosso dalla sua carica ed espulso.

Articolo 61
Questa Costituzione è promulgata da Sua Altezza Reale il Principe Protettore, Capo di Nome e d’Arme ereditario Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel e annulla e sostituisce la  precedente.

                                  
                                  
Sua Altezza Reale il Principe Protettore, Capo di Nome e d’Arme ereditario Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel.

Depositata in data 17 giugno 2008 davanti al Notaio Borelli in Lugano (Svizzera)

 

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