knights of malta

Gli Obblighi dei Membri

Articolo 41
Tutti i membri dell’Ordine sono obbligati a fare un’oblazione annuale alla sede centrale dell’Ordine e a contribuire alle opere di carità del proprio Priorato.

L’Investitura dei Membri

Articolo 42
L’ammissione formale all’Ordine, il conferimento dell’accollata, o la nomina  a un grado, onore o carica più alti, saranno celebrati in conformità con i riti e le cerimonie tradizionali nei tempi e luoghi che possono essere considerati desiderabili e convenienti. In queste occasioni, e in tali altre congregazioni come può essere decretato di quando in quando, saranno indossati  il mantello e l’emblema dell’Ordine.

I Membri Clericali dell’Ordine

Articolo 43
Secondo la tradizione, i postulanti in Ordini Religiosi e coloro che sono Ministri di Religione, non ricevono l’accollata né portano un grado cavalleresco. Hanno il titolo di Ufficiali Religiosi o di Superiori Religiosi dell’Ordine, a meno che non vogliano essere solo Cavalieri.

Le Promozioni

Articolo 44
La promozione all’interno dei ranghi della pre-accollata e dalla pre-accollata ai ranghi cavallereschi è subordinata al fatto che il membro abbia raggiunto l’età richiesta ed abbia servito l’Ordine in maniera esemplare.

Articolo 45
Le promozioni al grado cavalleresco più alto sono concesse al completamento del  numero richiesto degli anni di servizio esemplare nell’Ordine o in riconoscimento di un sostanziale contributo al suo lavoro.

I Gran Priorati – I Priorati – Le Commende

Articolo 46
L’Ordine è organizzato in Gran Priorati, Priorati e Commende, che sono autonomi in tutte le questioni salvo quelle definite da questo statuto o riservate al Governo, al Consiglio Supremo o attribuite al Governatore.

 

Articolo 47
Un Ufficiale Superiore delegato è nominato dal Principe e Gran Maestro o dal Governatore per fare da tramite fra i Gran Priori e il Gran Maestro, il Luogotenente Gran Maestro, il Gran Cancelliere o il Governatore. Deve soprintendere l’andamento regolare dei Priorati assegnatigli. La designazione della sua carica sarà definita a seconda da dei casi.
 
Articolo 48
Spetterà al Consiglio Supremo in consultazione con il Convegno dei Priori stabilire le opere di carità che devono essere intraprese dalla Cancelleria. L’input dell’Assemblea dei Priori sarà sempre tenuto in considerazione per formare un’agenda realistica.

Articolo 49
Il  Principe e Gran Maestro, il Luogotenente Gran Maestro e il Governatore possono autorizzare la creazione di Priorati e Commende a seconda delle necessità e delle richieste dell’Ordine. Normalmente un Priorato comprenderà non meno di dieci (10) confratelli sotto la giurisdizione di un Priore; e una Commenda, normalmente, comprenderà non meno di cinque (5) confratelli sotto la giurisdizione di un Commendatore.

Articolo 50
Salvo per la prima nomina formalizzata con decreto del Principe e Gran Maestro o del Governatore quando viene autorizzato un nuovo Priorato, i Priori sono eletti dai membri del Priorato e restano in carica per un periodo di tre (3) anni. Sono eleggibili per rielezione, ma devono ritirarsi al raggiungimento dell’età di settantacinque (75) anni. L’elezione di un Priore deve essere convalidata dal Principe e Gran Maestro o dal Governatore.

Articolo 51
Associato al Priore nell’amministrazione del Priorato  sarà il Consiglio del Priorato, costituito dagli Ufficiali del Priorato e da tali altri membri come può essere stabilito. La riunione del Consiglio del Priorato sarà convocata e condotta in conformità con gli Ordini  Permanenti del Consiglio del Priorato.

 

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