Articolo 29
I gradi cavallereschi per le gentildonne, in ordine ascendente di anzianità, sono:
(i) Dama (di Grazia o Giustizia)
(ii) Dama Commendatore (di Grazia o Giustizia)
(iii) Dama Commendatore Gran Croce (di Grazia o Giustizia)
Articolo 30
I gradi cavallereschi dell’Ordine sono concessi nella Categoria di Giustizia a quei postulanti che possono dare prova di nobiltà; o nella Categoria di Grazia a coloro che non possono fornire tale prova, ma che, con il servizio, hanno dimostrato il proprio merito e dedizione ai suoi ideali.
L’Ordine può anche rilasciare a persone meritevoli di qualsiasi fede uno speciale Certificato di Merito, che è riservato ai non-Membri.
Articolo 31
I gradi di pre-accollata per i gentiluomini sono:
(i) Paggio
(ii) Donato
(iii) Scudiero
Articolo 32
I gradi di pre-accollata per le gentildonne sono:
(i) Dama di Onore
(ii) Damigella
(iii) Sorella Servente
Articolo 33
I gradi ecclesiastici dell’Ordine, in ordine ascendente di anzianità, sono:
(i) Ufficiale religioso
(ii) Superiore Religioso
(iii) Superiore Religioso Capo
Articolo 34
L’onorificenza di Balì Gran Croce è solitamente riservata ai Gran Maestri, Luogotenente Gran Maestro, Governatore, Gran Cancelliere e ad altri Grandi Ufficiali dell’Ordine. Talvolta può essere conferita ad altri il cui servizio e devozione agli interessi dell’Ordine meritano un riconoscimento eccezionale, come per esempio i 10 anni come membro del Consiglio Supremo.
Solo un numero limitato viene elevato al titolo di Balì a discrezione del Principe e Gran Maestro, del Luogotenente Gran Maestro o del Governatore e possono essere proposti dal Gran Cancelliere.
L’Ammissione all’Ordine
Articolo 35
La condizione di membro dell’Ordine è ristretta ai seguaci professi di qualsiasi nazionalità, il cui merito, reputazione e prova di sincere intenzioni sono accettabili sia al Priorato che al Gran Priorato che hanno giurisdizione; e che sono preparati a onorare e a sostenere gli alti ideali dell’Ordine e a contribuire alla sua salvaguardia, crescita e splendore.
Articolo 36
L’età minima per l’ammissione ai gradi cavallereschi è di 21 anni. Gli Scudieri e le Damigelle devono aver raggiunto l’età di 18 anni; i Paggi e le Damigelle di Onore devono aver raggiunto l’età di 15 anni.
Articolo 37
Le domande di ammissione all’Ordine devono essere dirette in prima istanza al Priore che ha giurisdizione e devono essere accompagnate dalla documentazione che può essere prescritta di volta in volta. Il Consiglio del Priorato esaminerà i documenti e provvederà al colloquio con il candidato. Se soddisfatto, la documentazione sarà trasmessa alla Segreteria Generale tramite il relativo (eventuale) Gran Priorato.
Articolo 38
L’ammissione all’Ordine sarà con investitura dopo un periodo di prova di postulanza. Tutte le investiture devono essere autorizzate dal Principe e Gran Maestro o dal Governatore o dal Gran Cancelliere prima di essere fatte.
Articolo 39
L’uniforme ufficiale dell’Ordine per i Cavalieri sarà una veste nera con una Croce Maltese bianca al centro del petto, e un Mantello Nero con una Croce Maltese bianca sulla spalla sinistra/zona del petto, la croce deve essere di circa 10” in larghezza, le vesti e le cappe devono essere indossate solo nelle funzioni ufficiali.
L’abito per le Dame sarà un abito lungo nero con davanti dei passanti bianchi (campione disponibile); in futuro potrebbe essere modificato o cambiato.
Articolo 40
I prescritti diritti di cancelleria (diritti di passaggio) devono essere pagati prima dell’investitura e sono dovuti solo al Tesoriere di Stato.
