Articolo 20
I Convegni del Gran Priore di solito avranno luogo ogni anno e normalmente prima di ogni riunione del Consiglio Supremo. Tutte le deliberazioni sono trattate come consultive, le opinioni generali saranno prese seriamente, ma eventuali raccomandazioni non sono vincolanti se non approvate dal Principe dal Gran Maestro o dal Governatore, possibilmente in consultazione con il Gran Cancelliere.
Gli Ufficiali Superiori dell’Ordine
Articolo 21
Il Principe Protettore è il capo costituzionale ereditario dell’Ordine. E’ investito di tutti gli antichi diritti, privilegi e prerogative tradizionalmente dovuti o inerenti alla sovranità della sua carica, e li può esercitare in Consiglio.
Quando la discendenza ereditaria arriva ad una fine o la successione è impossibile, viene eletto dal Consiglio Supremo. Quando eletto, può mantenere e esercitare la carica ad vitam a meno che non decida di ritirarsi prima o sia permanentemente impedito da incapacità ad adempiere i suoi doveri, come certificato dal Governatore.
Articolo 22
Un Luogotenente e/o un Governatore possono essere eletti dal Principe Protettore e dal Gran Maestro per assisterlo.
Nell’interregno che si presenta fra la morte o le dimissioni del Gran Maestro e l’elezione di un successore permanente, o se, per una ragione qualsiasi, la carica del Gran Maestro è lasciata vacante, il Luogotenente o il Governatore agiranno per suo conto.
Un Luogotenente ad interim nominato rimarrà fino a che non sarà eletto un successore del Principe e Gran Maestro. Dopo di che viene a cessare la carica del Luogotenente ad interim.
Articolo 23
Il Gran Cancelliere è il Direttore Generale dell’Ordine. E’ responsabile di implementare le decisioni di politica del Governo e del Consiglio Supremo, e anche di certificare e registrare le attività dell’Ordine. Il Gran Cancelliere resterà in carica per un periodo di tempo indeterminato a discrezione del Principe Protettore e del Gran Maestro o del Governatore dell’Ordine.
Articolo 24
Ad alcuni membri anziani del Consiglio Supremo dell’Ordine può essere concesso il privilegio di rimanere nel Consiglio Supremo. La loro posizione sarà di Membro Onorario a Vita. Questi Membri Onorari a Vita possono essere rimossi per violazione delle regole o se sono pregiudizievoli alla funzione del Consiglio Supremo. Questi Membri Onorari a Vita non avranno diritto di voto nel Consiglio Supremo, ma parteciperanno alle deliberazioni con funzione consultiva. I Membri Onorari a Vita manterranno a vita il titolo di Senatore del Sovrano Ordine di San Giovanni.
Articolo 25
Il Principe Protettore e il Gran Maestro hanno la facoltà di nominare un Governatore dell’Ordine. Quando eletto, i suoi poteri sono indicati nel decreto della sua nomina.
Articolo 26
Il Principe Protettore, il Gran Maestro o il Governatore hanno la facoltà di nominare un Segretario Generale di Stato. Quando eletto, i suoi poteri di ispezione, controllo e supervisione sono indicati in uno specifico decreto ed eventualmente nelle successive modifiche.
Articolo 27
La lingua ufficiale dell’Ordine è l’Inglese. Comunque, tutte le Leggi e i Decreti degli organi giurisdizionali possono essere compilate e enunciate nella lingua più adatta. In caso di conflitto, il Principe e Gran Maestro o il Governatore emanerà la versione finale e definitiva di detto documento.
I Gradi dell’Ordine
Articolo 28
I gradi cavallereschi per i gentiluomini, in ordine ascendente di anzianità, sono:
(i) Cavaliere (di Grazia o Giustizia)
(ii) Cavaliere Commendatore (di Grazia o Giustizia)
(iii) Cavaliere Commendatore Gran Croce (di Grazia o Giustizia)
(iv) Balì Gran Croce (di Grazia o Giustizia)
