Articolo 11
Il Governo è costituito dal Primo Ministro, eletto dal Principe Protettore, dal Gran Maestro o dal Governatore (quando eletto), e da un numero di Ministri a seconda della situazione specifica. Ogni Ministro proposto deve essere prima approvato dal Principe Protettore, dal Gran Maestro o dal Governatore se non nominato da uno di loro.
Il Primo Ministro e i Ministri stanno in carica fino a che non vengono revocati o non danno le dimissioni. La revoca deve essere votata dalla maggioranza del Governo, dal Gran Maestro o dal Governatore.
Articolo 12
Il Governo ha le funzioni legislative. Leggi, Codici e Decreti emanati dal Governo devono essere ratificati entro 30 giorni dal Principe Protettore; se non vengono ratificati, sono automaticamente nulli.
I contratti fra i membri, saranno conclusi secondo le Leggi e i Codici dell’Ordine, inclusi, ma non limitati a quelli che riguardano: associazioni, società, donazioni, successioni, matrimoni, divorzi e separazioni.
A questo riguardo, i membri possono sempre risolvere le proprie questioni di comune accordo per iscritto. In caso di un eventuale disaccordo fra le parti contraenti, e se non espressamente indicato il contrario, non possono adire la magistratura ordinaria dello stato sul cui territorio hanno avuto origine i contratti, risolvendo la controversia con un arbitrato vincolante.
L’arbitrato sarà condotto da un gruppo di tre arbitri, membri dell’Ordine, di cui due saranno nominati da ciascuna delle rispettive parti e il terzo arbitro (con funzioni di presidente) sarà nominato dal Principe, dal Gran Maestro, dal suo Luogotenente ad interim o dal Governatore.
La sentenza arbitrale obbligherà le parti contraenti.
Articolo 13
L’organo esecutivo dell’Ordine per le attività umanitarie è il Consiglio Supremo. Il Consiglio Supremo deve rispettare le Leggi e i Decreti emanati dal Governo dell’Ordine.
Articolo 14
Il Consiglio Supremo sarà costituito dal Principe Protettore, dal Gran Maestro, dal suo Luogotenente (se eletto), dal Governatore (se eletto), dal Gran Cancelliere e da un minimo di dieci (10) membri scelti. Tutti devono restare in carica solo fino all’età di settantacinque (75) anni; però, un Decreto speciale del Principe e Gran Maestro può prorogare le cariche a vita.
I Membri scelti devono essere Gran Croce o Cavalieri di Giustizia più anziani, e, se possibile, provenienti da diverse aree geografiche.
Tutti i membri del Consiglio Supremo, mentre sono in carica, manterranno il titolo di Senatore del Sovrano Ordine di San Giovanni .
Articolo 15
Il Principe è di diritto Presidente del Consiglio Supremo. In sua assenza, presiederanno al Consiglio Supremo il Gran Maestro, il suo Luogotenente o il Governatore.
Articolo 16
Tutti i membri del Consiglio Supremo eserciteranno il proprio voto deliberativo, salvo il Principe Protettore ed il Gran Maestro che potranno esercitare due voti deliberativi quando è presente, o i due voti deliberativi saranno ancora esercitati per suo conto se tramite delega consegnata al presidente del Consiglio Supremo.
Articolo 17
Le assemblee del Consiglio Supremo devono essere convocate e tenute in conformità con gli Ordini Permanenti dei Consigli Supremi. Il quorum sarà del cinquanta per cento (50%) più uno.
Articolo 18
Il Consiglio Supremo, fra le sue assemblee, delegherà parte dei suoi poteri e funzioni esecutivi al Gran Cancelliere, in consultazione con il Principe Protettore, il Gran Maestro e il Governatore.
Articolo 19
Le deliberazioni del Consiglio Supremo sono consultive e la decisione finale spetta al Principe Protettore in consultazione con il Gran Maestro, il suo Luogotenente, il Governatore e il Gran Cancelliere.
